IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11 della legge 29 luglio  2003,  n.  229,  recante
delega al Governo per il riassetto  delle  disposizioni  relative  al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 28 maggio  2004,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  luglio  2004,  n.
186; 
  Visti gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 dicembre 2005; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 26 gennaio 2006; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei  deputati,  resi,  rispettivamente,  in
data 7 febbraio 2006 e 8 febbraio 2006; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
  consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  del  13  febbraio
2006; 
Sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 marzo 2006; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica, per gli affari  regionali,  per  i
beni e le attivita' culturali, della giustizia, delle  infrastrutture
e dei trasporti e dell'economia e delle finanze; 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Struttura e funzioni 
 
(articoli 1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11,  legge
24 febbraio 1992, n. 225; articolo 14, comma 3,  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300) 
 
  1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito  denominato:
"Corpo nazionale",  e'  una  struttura  dello  Stato  ad  ordinamento
civile, incardinata nel Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  di
seguito  denominato:  "Dipartimento",  per  mezzo  della   quale   il
Ministero dell'interno assicura,  anche  per  la  difesa  civile,  il
servizio di soccorso pubblico e di prevenzione  ed  estinzione  degli
incendi su tutto il  territorio  nazionale,  nonche'  lo  svolgimento
delle altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e  dai
regolamenti,   secondo   quanto   previsto   nel   presente   decreto
legislativo. 
  2. Il Corpo nazionale e' componente fondamentale  del  servizio  di
protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge  24  febbraio
1992, n. 225. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubbica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore dell'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  al  Governo
          dell'esercizio  della funzione legislativa e stabilisce che
          essa  non  puo'  avvenire  se  non  con  determinazione  di
          prinicipi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
          e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge
          29 luglio  2003,  n. 229 (Interventi in materia di qualita'
          della regolazione, riassetto normativo e codificazione):
              «Art.  11  (Riassetto  delle  disposizioni  relative al
          Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare,  entro  trenta  mesi  dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi  per  il  riassetto  delle disposizioni vigenti
          concernenti  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, ai
          sensi  e  secondo  i  principi e i criteri direttivi di cui
          all'art.   20  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  come
          sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) revisione   e   riassetto   della   normativa  che
          disciplina  le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
          vigili   del   fuoco   in  materia  di  soccorso  pubblico,
          prevenzione  incendi,  protezione  civile,  difesa civile e
          incendi  boschivi,  nonche' l'ordinamento del personale per
          gli  aspetti  non  demandati alla contrattazione collettiva
          nazionale,  in  modo  da consentirne la coerenza giuridica,
          logica e sistematica, con particolare riferimento:
                  1)  alla  definizione  delle attribuzioni del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso
          pubblico;
                  2)  al  riassetto  della  normativa  in  materia di
          prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto
          anche   dell'evoluzione   tecnologica   e   dei   mutamenti
          socio-ambientali;
                  3)  alla  revisione  delle  disposizioni sui poteri
          autorizzatori  in  materia  di  prevenzione  incendi  e  di
          vigilanza antincendi;
                b) armonizzazione     delle     disposizioni    sulla
          prevenzione  incendi  alla  normativa sullo sportello unico
          per le attivita' produttive;
                c) coordinamento  e  adeguamento della normativa alle
          disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
              2.  All'attuazione  ed  esecuzione  delle  disposizioni
          emanate  ai  sensi  del  comma 1 si provvede con uno o piu'
          regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
          modificazioni,  entro  dodici mesi dalla data di entrata in
          vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  7, del
          decreto-legge  28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   27 luglio   2004,  n.  186
          (Disposizioni  urgenti  per  garantire  la funzionalita' di
          taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni
          per  la  rideterminazione  di  deleghe  legislative e altre
          disposizioni connesse):
              «7.  Alla  legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) agli  articoli 2,  comma  1,  alinea,  4, comma 1,
          alinea,  e  5,  comma  1, alinea, le parole: "un anno" sono
          sostituite dalle seguenti: "due anni";
                b) all'art.  3, comma 1, alinea, le parole: "un anno"
          sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
                c) agli  articoli 7,  comma  1,  alinea,  8, comma 1,
          alinea,  e  9,  comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono
          sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
                d) all'art.  11,  comma  1, alinea, le parole: "entro
          diciotto  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro
          trenta mesi".
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 107 e 108, del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.  107  (Funzioni  mantenute  allo  Stato). - 1. Ai
          sensi  dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c),  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  hanno rilievo nazionale i compiti
          relativi:
                a) all'indirizzo,  promozione  e  coordinamento delle
          attivita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, centrali e
          periferiche,  delle  regioni,  delle  province, dei comuni,
          delle  comunita'  montane,  degli enti pubblici nazionali e
          territoriali  e di ogni altra istituzione ed organizzazione
          pubblica  e  privata  presente  sul territorio nazionale in
          materia di protezione civile;
                b) alla  deliberazione e alla revoca, d'intesa con le
          regioni   interessate,   dello   stato   di   emergenza  al
          verificarsi  degli  eventi  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
          lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                c) alla   emanazione,   d'intesa   con   le   regioni
          interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di
          emergenza,  per  evitare situazioni di pericolo, o maggiori
          danni  a  persone  o  a  cose, per favorire il ritorno alle
          normali  condizioni  di  vita  nelle aree colpite da eventi
          calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di
          stato di emergenza di cui alla lettera b);
                d) alla  determinazione dei criteri di massima di cui
          all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per
          le attivita' industriali, civili e commerciali;
                f) alle funzione operative riguardanti:
                  1)   gli   indirizzi   per   la  predisposizione  e
          l'attuazione  dei  programmi di previsione e prevenzione in
          relazione alle varie ipotesi di rischio;
                  2)  la  predisposizione,  d'intesa con le regioni e
          gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso
          di   eventi   calamitosi   di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro
          attuazione;
                  3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
          spegnimento  degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei
          degli incendi boschivi;
                  4)   lo  svolgimento  di  periodiche  esercitazioni
          relative ai piani nazionali di emergenza;
                g) la  promozione  di  studi  sulla  previsione  e la
          prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
                h) alla  dichiarazione  dell'esistenza di eccezionale
          calamita'    o   avversita'   atmosferica,   ivi   compresa
          l'individuazione,  sulla  base  di  quella effettuata dalle
          regioni,  dei  territori danneggiati e delle provvidenze di
          cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
              2.  Le  funzioni  di  cui alle lettere a), d), e), e al
          numero  1)  della  lettera  f) del comma 1, sono esercitate
          attraverso intese nella Conferenza unificata.».
              «Art.  108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
          locali).   1.   Tutte   le   funzioni   amministrative  non
          espressamente  indicate  nelle  disposizioni  dell'art. 107
          sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali e tra
          queste, in particolare:
                a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
                  1) alla predisposizione dei programmi di previsione
          e  prevenzione  dei  rischi,  sulla  base  degli  indirizzi
          nazionali;
                  2)  all'attuazione di interventi urgenti in caso di
          crisi  determinata  dal  verificarsi  o  dall'imminenza  di
          eventi  di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
          24 febbraio  1992,  n.  225,  avvalendosi  anche  del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco;
                  3)  agli indirizzi per la predisposizione dei piani
          provinciali  di  emergenza  in caso di eventi calamitosi di
          cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del
          1992;
                  4)  all'attuazione  degli  interventi necessari per
          favorire  il  ritorno alle normali condizioni di vita nelle
          aree colpite da eventi calamitosi;
                  5)  allo  spegnimento degli incendi boschivi, fatto
          salvo  quanto  stabilito  al  punto 3) della lettera f) del
          comma 1 dell'art. 107;
                  6) ;
                  7)   agli   interventi   per   l'organizzazione   e
          l'utilizzo del volontariato;
                b) sono   attribuite   alle   province   le  funzioni
          relative:
                  1)  all'attuazione,  in  ambito  provinciale, delle
          attivita'  di  previsione e degli interventi di prevenzione
          dei  rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
          l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
                  2)  alla  predisposizione  dei piani provinciali di
          emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
                  3)  alla  vigilanza  sulla predisposizione da parte
          delle  strutture  provinciali  di  protezione  civile,  dei
          servizi  urgenti,  anche  di natura tecnica, da attivare in
          caso  di  eventi  calamitosi  di  cui  all'art. 2, comma 1,
          lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
                  1)   all'attuazione,   in  ambito  comunale,  delle
          attivita'  di  previsione e degli interventi di prevenzione
          dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
                  2)  all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
          quelli  relativi alla preparazione all'emergenza, necessari
          ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
          in ambito comunale;
                  3)  alla  predisposizione  dei  piani  comunali e/o
          intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
          di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
          e,  in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
          cura  della  loro  attuazione,  sulla  base degli indirizzi
          regionali;
                  4)   all'attivazione   dei   primi   soccorsi  alla
          popolazione   e   degli   interventi  urgenti  necessari  a
          fronteggiare l'emergenza;
                  5)  alla  vigilanza sull'attuazione, da parte delle
          strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
                  6)  all'utilizzo  del  volontariato  di  protezione
          civile  a  livello  comunale  e/o intercomunale, sulla base
          degli indirizzi nazionali e regionali.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge
          24 febbraio   1992,   n.   225  (Istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile):
              «Art.  11 (Strutture operative nazionali del Servizio).
          -   1.  Costituiscono  strutture  operative  nazionali  del
          Servizio nazionale della protezione civile:
                a) il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco quale
          componente fondamentale della protezione civile;
                b) le Forze armate;
                c) le Forze di polizia;
                d) il Corpo forestale dello Stato;
                e) i Servizi tecnici nazionali;
                f) i  gruppi  nazionali di ricerca scientifica di cui
          all'art.  17,  l'Istituto  nazionale  di geofisica ed altre
          istituzioni di ricerca;
                g) la Croce rossa italiana;
                h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
                i) le organizzazioni di volontariato;
                l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
              2.   In  base  ai  criteri  determinati  dal  Consiglio
          nazionale  della  protezione civile, le strutture operative
          nazionali  svolgono,  a  richiesta  del  Dipartimento della
          protezione  civile,  le  attivita'  previste dalla presente
          legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
          amministrazioni  componenti  il  Servizio  nazionale  della
          protezione civile.
              3.   Le   norme   volte  a  disciplinare  le  forme  di
          partecipazione  e  collaborazione delle strutture operative
          nazionali  al  Servizio  nazionale  della protezione civile
          sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              4.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui al comma 3 sono
          altresi'  stabilite,  nell'ambito  delle  leggi  vigenti  e
          relativamente  a  compiti  determinati,  le ulteriori norme
          regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
          funzioni  delle strutture operative nazionali alle esigenze
          di protezione civile.».